Ravenna: Coronavirus, modalità di accesso ai parchi

Una nuova ordinanza riguardo alle modalità di accesso a parchi, pinete e spazi pubblici e privati è stata firmata il 2 maggio

In coerenza con le normative nazionali e regionali sul contenimento della diffusione del Coronavirus (soprattutto il decreto firmato dal Presidente del Consiglio il 26 aprile, unitamente all’ordinanza firmata dal presidente della Regione il 30 aprile (che permettono la riapertura di alcuni spazi e la ripresa di alcune attività, mantenendo però le distanza di sicurezza ed evitando la formazione di assembramenti), il sindaco di Ravenna Michele de Pascale ha firmato in data 2 maggio 2020 un’ordinanza, vigente dal 4 al 17 maggio, che indica le modalità di accesso a parchi, pinete e altri spazi e luoghi pubblici e privati del territorio comunale di Ravenna, allo scopo di evitare assembramenti e garantire il rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza. Le disposizioni sono pertanto accordate ai provvedimenti nazionali.

le raccomandazioni di Beatrice

“Le nuove ordinanze di Regione e Comune non devono essere intese come una ripresa dei momenti conviviali, ma come una possibilità delle persone di uscire individualmente per trascorrere un po’ di tempo all’aria aperta dopo due mesi di lockdown” – ha dichiarato il sindaco Michele de Pascale. Il primo cittadino è consapevole dei sacrifici della comunità: tuttavia, le misure di contenimento hanno portato ai risultati sperati, pertanto bisogna continuare a mantenere la massima attenzione. Il sindaco si appella al buon senso e al senso di responsabilità dei suoi cittadini riguardo al mantenimento delle distanze di sicurezza e al divieto di creare assembramenti. La consapevolezza e il senso civico sono, in questa fase, molto più importanti di prima.

Di seguito i contenuti dell’ordinanza:

Norme di carattere generale:

·         è consentito esclusivamente fare attività sportiva o motoria, comprese passeggiate con cani al guinzaglio nelle aree in cui è permesso, utilizzando la sentieristica ove esistente

·         tali attività devono essere svolte da soli; possono essere accompagnati i minori e le persone non autosufficienti

·         devono essere rispettate le distanze interpersonali di 2 metri per attività sportive e di 1 metro per passeggiate

·         sono vietate tutte le attività ludiche o ricreative, compreso l’uso delle attrezzature e infrastrutture ginniche e dei giochi per bambini

·         è vietata ogni forma di assembramento

·         nel caso si verifichino code di attesa per l’accesso a servizi pubblici e privati, attività commerciali, attività artigianali, pubblici esercizi, ciascuno per le attività ivi consentite, deve essere data la precedenza alle donne in gravidanza e alle persone non autosufficienti

Pinete:

  • sono chiusi gli spazi adibiti a grigliate e pranzi al sacco nelle aree pinetali comunali
  • sono vietate ovunque all’interno delle pinete e dei parchi grigliate, pic-nic e attività analoghe
  • è consentito l’accesso a piedi o in bicicletta purché in forma individuale. È sempre consentito l’accompagnamento di minori e persone non autosufficienti
  • possono essere utilizzate le aree di sosta e parcheggio autorizzate nelle modalità e negli orari previsti dal regolamento comunale delle pinete di San Vitale e Classe
pineta di Classe

Parchi e giardini pubblici:

·         nei parchi e giardini pubblici è consentito l’utilizzo di panchine e tavoli, purché avvenga singolarmente e per soste limitate, mantenendo le distanze di sicurezza ed evitando ogni forma di assembramento; è consentito l’utilizzo simultaneo da parte di minore o di persona non autosufficiente e del proprio accompagnatore

Aree di sgambamento cani poste nei parchi e nelle aree verdi:

·         è consentito l’utilizzo delle aree di sgambamento cani poste nei parchi e nelle aree verdi, ad un solo accompagnatore per volta; nel caso in cui vi siano persone in attesa di utilizzo dell’area, il fruitore non può utilizzare l’area di sgambamento per più di 15 minuti consecutivi

Spiagge e arenili

·         si ricorda che sono interdetti al pubblico le spiagge e gli arenili, in concessione o liberi, ivi compresa la battigia ai sensi di quanto previsto dall’ordinanza del presidente della Regione Emilia Romagna del 30 aprile

Dighe foranee e moli guardiani

·         è vietato l’accesso al pubblico alle dighe foranee e ai moli guardiani del porto di Ravenna, come disposto con l’ordinanza numero 06/2020 dal presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale – Porto di Ravenna; l’accesso è consentito per attività di manutenzione e riparazione di imbarcazioni, nelle modalità stabilite dalla suddetta ordinanza.

Capanni da pesca:

·         è consentito l’accesso ai capanni da pesca, per attività di pesca o per attività manutentive, in modalità esclusivamente individuale.

MDG

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