giu 26 2009
Buon Giorno Impresa – Anno X – Giovedì 25 Giugno 2009 N.1.844
BG - Agenzia quotidiana di informazione economica per le MICRO – piccole – medie imprese – BG
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BLOCK NOTES
I rischi fiscali della delocalizzazione
T Di fronte alle tendenze globalizzanti del nostro periodo, gli imprenditori sono sempre più aperti a sperimentare nuove forme di ottimizzazione operativa atte a migliorare il rapporto concorrenziale nell’attività di business * Tale orientamento si è manifestato in parte attraverso un massiccio processo di delocalizzazione verso i Paesi dell’Est Europa e dell’Asia * Si tratta di un fenomeno irreversibile e inevitabile, che tuttavia si accompagna a problematiche fiscali di non poco conto che a volte gli imprenditori trascurano *
La delocalizzazione consiste, in sostanza, nel trasferimento in un Paese straniero di una funzione aziendale che generalmente risulta connessa all’apparato produttivo * Le ragioni sono generalmente riconducibili a motivazioni di convenienza economica connesse a costi di produzione più contenuti e ad un sistema di tassazione più favorevole *
Lo spostamento di alcune fasi della produzione all’estero si concretizzano incrementano il differenziale positivo fra ricavi e costi.
Il problema della sussistenza di una stabile organizzazione
T Un primo aspetto critico, connesso alla delocalizzazione, attiene alla possibilità che l’Amministrazione fiscale configuri nella società estera costituita la sussistenza di una stabile organizzazione della società madre italiana * La questione non è di poco momento, in considerazione del fatto che, a differenza della società di diritto locale, la stabile organizzazione è tassata anche in Italia in capo alla casa madre * Ciò si concretizza spesso con il conferimento della gestione a persone fidate e fedeli alla controllante stessa * Se l’organo amministrativo della holding svolge continuamente e generalmente tutte le funzioni proprie degli amministratori di diritto, viene di fatto violata la libertà e l’autonomia giuridica della società figlia * Quest’ultima, pertanto, non viene più trattata dall’Amministrazione finanziaria come una entità autonoma, bensì come una stabile organizzazione della madre italiana, con le conseguenze di carattere fiscale che abbiamo evidenziato in precedenza.
T La stabile organizzazione, come definita dall’articolo 5 del Modello di convenzione elaborato dall’Ocse, rappresenta “una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività” * La stessa, rappresentando un ramo della società estera, è soggetta al controllo diretto di quest’ultima * Se in luogo della stabile organizzazione l’imprenditore ha costituito una società di diritto locale, può comunque accadere che il suo controllo incisivo e penetrante sulla struttura estera consenta all’Amministrazione di presumere la sussistenza di una stabile organizzazione con il conseguente assoggettamento a tassazione in Italia dei relativi redditi *
La linea sottile che l’imprenditore non deve oltrepassare è quella che separa la funzione di direzione e coordinamento sulla società figlia, che legittimamente può essere esercitato dalla controllante italiana, ed il controllo dispotico sull’attività della stessa, che fa presumere la sussistenza della stabile organizzazione.
T L’Ocse ha precisato al paragrafo 37 del Commentario all’articoo 5, che la stabile organizzazione non sussiste nelle ipotesi di indipendenza giuridica ed economica * Per meglio comprendere i termini della questione, è necessario identificare e precisare in tutte le sue sfaccettature il concetto di ‘interesse di gruppo’, in quanto solo le interrelazioni tra le società appartenenti che esulano da detto contesto possono minare il rispetto della singola sovranità * Il concetto di ‘interesse di gruppo’ però risulta di difficile definizione * Il perseguimento di tale scopo induce la controllante ad armonizzazione della gestione delle società controllate con quella propria.
T Tra l’altro va rilevato che nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia sulla base del Modello Ocse, il criterio ultimo di collegamento considerato per determinare la residenza fiscale delle società è quello della ‘sede della direzione effettiva’ (place of effective managemement) intesa, ai sensi del Commentario, come il luogo dove vengono effettivamente prese le decisioni concernenti la direzione dell’impresa * Il rischio che il fisco configuri l’ipotesi della stabile organizzazione discende dal diverso regime di tassazione rispetto alla società di diritto locale * La stabile organizzazione, infatti, costituisce una possibile alternativa all’attivazione di una società di diritto locale dotata di personalità giuridica controllata dalla casa madre * Tale società diventerà, anche ai fini tributari, un centro distinto ed autonomo di effetti giuridici rispetto alla casa madre.
T La tassazione, in questo caso, avverrà esclusivamente in capo alla società estera, fatta salva la distribuzione del risultato economico anche alla controllante nazionale. In tale ultima ipotesi, verificate determinate condizioni, la società controllante verrà tassata esclusivamente sul 5 per cento del dividendo percepito * Prescindendo da considerazioni tributarie, vale la pena di sottolineare che la società di diritto locale, essendo soggetto diverso dalla società controllante, sarà l’unica chiamata a rispondere di eventuali responsabilità derivanti dalla propria condotta.
Ennio Vial, Dottore Commercialista
BG è redatta tutti i giorni lavorativi ed è inviata esclusivamente per E-mail * La collaborazione è aperta a tutti i destinatari, che possono inviare articoli e note su argomenti che riguardino il mercato, l’impresa, l’economia in generale e notizie sulla propria attività imprenditoriale o professionale












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